{"id":1277,"date":"2020-07-13T17:05:23","date_gmt":"2020-07-13T15:05:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.euroconsultsicilia.it\/?p=1277"},"modified":"2020-07-13T17:05:23","modified_gmt":"2020-07-13T15:05:23","slug":"promozione-ocm-vino-le-istruzioni-del-ministero-su-riduzione-costi-e-variazioni-straordinarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/2020\/07\/13\/promozione-ocm-vino-le-istruzioni-del-ministero-su-riduzione-costi-e-variazioni-straordinarie\/","title":{"rendered":"Promozione Ocm vino: le istruzioni del Ministero su riduzione costi e variazioni straordinarie"},"content":{"rendered":"<div class=\"news\">\n<p>Il Mipaaf, con decreto n. 6986 del 02 luglio 2020, recante\u00a0modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, \u00abOCM Vino \u2013 Modalit\u00e0 attuative della misura \u201cPromozione\u201d di cui all\u2019articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013\u00bb\u00a0e del relativo provvedimento di attuazione, il Decreto direttoriale n. 38798 del 08 luglio 2020, ha introdotto alcune modifiche alla misura promozione <strong>Ocm Vino<\/strong> alla luce degli effetti della pandemia da Covid-19.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Con riferimento ai progetti approvati nell\u2019annualit\u00e0 2019\/2020, l\u2019epidemia COVID-19 \u00e8 da considerare causa di forza maggiore; pertanto non si applicano le penalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019;<\/li>\n<li>Limitatamente all\u2019annualit\u00e0 2019\/2020, i beneficiari possono richiedere\u00a0<strong>entro il 20 luglio 2020\u00a0<\/strong>una variante che riduce i costi totali del progetto approvato, ferma restando la percentuale di contributo richiesta e fatte salve le spese gi\u00e0 sostenute al momento di presentazione della richiesta di riduzione;<\/li>\n<li>In deroga a quanto previsto dal DM n. 3893 del 4 aprile 2019, la variante che prevede la\u00a0<strong>riduzione dei costi totali del progetto<\/strong>\u00a0pu\u00f2 prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro, nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome nei propri provvedimenti, fatte salve le spese gi\u00e0 sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. Inoltre, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore 15.000 euro e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province autonome nei propri provvedimenti;<\/li>\n<li>La variante di riduzione dei costi totali del progetto pu\u00f2 prevedere l\u2019eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese gi\u00e0 sostenute al momento della presentazione di tale richiesta;<\/li>\n<li>La variante di riduzione dei costi totali del progetto non pu\u00f2 modificare le condizioni di ammissibilit\u00e0 dei progetti di promozione, ad eccezione di quella che si riferisce all\u2019importo minimo di contributo per Paese;<\/li>\n<li>La variante di riduzione dei costi totali del progetto pu\u00f2 modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorit\u00e0, senza incidere sulle graduatorie approvate;<\/li>\n<li>Esclusivamente per l\u2019annualit\u00e0 2019\/2020, i soggetti beneficiari possono richiedere una\u00a0<strong>variazione straordinaria<\/strong>\u00a0per modificare uno o pi\u00f9 Paesi target, consistente nello spostamento parziale o anche totale delle risorse verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato \u00e8 destinato. Non \u00e8 consentito, invece, alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo;<\/li>\n<li>Nel caso di associazioni temporanee di impresa e di scopo, reti di impresa, consorzi, associazioni, federazioni e societ\u00e0 cooperative, i soggetti partecipanti possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva gi\u00e0 programmato lo svolgimento di iniziative. Non \u00e8 consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante;<\/li>\n<li>In caso di spostamento parziale di risorse non si applica quanto previsto in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Inoltre, non si applica l\u2019importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a 10.000 euro o a quanto previsto dalle regioni o province autonome nei propri provvedimenti;<\/li>\n<li>In ogni caso, la variazione straordinaria non pu\u00f2 modificare l\u2019importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno;<\/li>\n<li>La variazione straordinaria non pu\u00f2 modificare le condizioni di ammissibilit\u00e0 dei progetti approvati, ad eccezione di quella che si riferisce all\u2019importo minimo di contributo per Paese terzo, mentre pu\u00f2 modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorit\u00e0, senza incidere sulle graduatorie approvate dalle Autorit\u00e0 competenti;<\/li>\n<li>La variazione straordinaria pu\u00f2 essere richiesta dai beneficiari\u00a0<strong>entro il 15 dicembre 2020<\/strong>\u00a0all\u2019autorit\u00e0 competente. Se autorizzata, le spese sono ammesse a far data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria;<\/li>\n<li>Un beneficiario pu\u00f2 presentare sia la domanda di riduzione del costo totale del progetto sia la domanda di variazione straordinaria;<\/li>\n<li>Limitatamente all\u2019annualit\u00e0 2019\/2020, le varianti che prevedono una\u00a0<strong>modifica degli importi delle singole azioni<\/strong>\u00a0del progetto in ciascun Paese terzo superiore al 20% sono presentate alle autorit\u00e0 competenti almeno entro 15 giorni prima della loro realizzazione. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante, anche se saranno riconosciute solo in caso di approvazione della richiesta;<\/li>\n<li>Nel caso di associazioni temporanee di impresa e di scopo, reti di impresa, consorzi, associazioni, federazioni e societ\u00e0 cooperative, se nel corso di esecuzione dei progetti di promozione un soggetto partecipante non dovesse riuscire ad impiegare il contributo richiesto ed approvato, gli altri soggetti partecipanti possono impiegare tali fondi non utilizzati;<\/li>\n<li>Esclusivamente per l\u2019annualit\u00e0 2019\/2020, le attivit\u00e0 di promozione per i soggetti beneficiari che hanno richiesto il pagamento anticipato possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021;<\/li>\n<li>Le domande finali di pagamento dei saldi dei progetti dell\u2019annualit\u00e0 2019\/2020 sono presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021;<\/li>\n<li>Esclusivamente per l\u2019annualit\u00e0 2020\/2021, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020; AGEA stipula i contratti con i beneficiari entro il 31 marzo 2021 e le attivit\u00e0 sono effettuate a decorrere dal 1\u00b0 aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attivit\u00e0 sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attivit\u00e0 sono effettuate entro il 31 dicembre 2021;<\/li>\n<li>A partire dall\u2019annualit\u00e0 2020\/2021, l\u2019importo del contributo nella sua aliquota massima \u00e8 pari al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Di conseguenza, \u00e8 modificato anche il criterio di priorit\u00e0 che premia la richiesta di una percentuale di contribuzione pubblica inferiore all\u2019aliquota massima. Si segnala, inoltre, che la nuova aliquota massima \u00e8 legata alla durata in vigore del regolamento di esecuzione UE n. 2020\/132, che al momento risulta essere il 3 febbraio 2021;<\/li>\n<li>A partire dall\u2019annualit\u00e0 2020\/2021, le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni devono essere comunicate alle autorit\u00e0 competenti e ad AGEA.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Ministero ha inoltre precisato che:<\/p>\n<ul>\n<li>La variante deve essere presentata entro e non oltre il 20 luglio 2020 all\u2019autorit\u00e0 competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l\u2019invio per mezzo di posta elettronica certificata di un apposito modulo (l\u2019allegato A del decreto direttoriale). Questa variante pu\u00f2 prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o anche la loro eliminazione, parziale o totale. Nel caso di progetti destinati a pi\u00f9 Paesi target, la variante pu\u00f2 prevedere anche l\u2019eliminazione delle attivit\u00e0 previste per uno o pi\u00f9 dei Paesi target previsti. Con riferimento ai\u00a0progetti nazionali, la domanda di variante deve pervenire all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata\u00a0<a href=\"mailto:saq5@pec.politicheagricole.gov.it\">saq5@pec.politicheagricole.gov.it<\/a>;<\/li>\n<li>La variazione straordinaria deve essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre 2020 all\u2019autorit\u00e0 competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l\u2019invio per mezzo di posta elettronica certificata di un apposito modulo (l\u2019allegato B al decreto direttoriale). Con riferimento ai\u00a0progetti nazionali, la domanda di variazione straordinaria deve pervenire all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata\u00a0<a href=\"mailto:saq5@pec.politicheagricole.gov.it\">saq5@pec.politicheagricole.gov.it<\/a>;<\/li>\n<li>I beneficiari possono presentare al massimo 5 varianti, trasmesse tramite posta elettronica certificata all\u2019autorit\u00e0 competente che ha approvato il progetto di promozione utilizzando un apposito modulo (l\u2019allegato C del decreto direttoriale). Con riferimento ai\u00a0progetti nazionali, le richieste di variante devono pervenire all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata\u00a0<a href=\"mailto:saq5@pec.politicheagricole.gov.it\">saq5@pec.politicheagricole.gov.it<\/a>;<\/li>\n<li>Gli importi progettuali relativi alla voce di costo EXPERTISE, di cui ai codici A1 e C1 riportati nell\u2019allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, possono essere al massimo pari al 20% dell\u2019importo totale dell\u2019azione di riferimento;<\/li>\n<li>Gli importi progettuali relativi alla voce di costo PUBBLICHE RELAZIONI, di cui ai codici A6, B5 e C6 riportati nell\u2019allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, possono essere al massimo pari al 20% dell\u2019importo totale dell\u2019azione di riferimento;<\/li>\n<li>I beneficiari possono proporre la realizzazione di sub-azioni non contenute nell\u2019allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019. Tali sub-azioni possono essere proposte tramite apposita domanda di variante oppure tramite la presentazione di una richiesta di variazione straordinaria e possono riguardare esclusivamente attivit\u00e0 di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di\u00a0<em>digital marketing<\/em>;<\/li>\n<li>Infine, tra le spese gi\u00e0 sostenute di cui ai commi 1, 3 e 4 dell\u2019articolo 2 del DM n. 6986 del 2 luglio 2020, n. 6986, il Ministero ammette anche le spese effettuate in preparazione di eventi successivamente cancellati a causa dell&#8217;epidemia da Covid-19 e per le quali \u00e8 possibile attestare che non sia stato ricevuto alcun risarcimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Fonte: Federvini.it<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Mipaaf, con decreto n. 6986 del 02 luglio 2020, recante\u00a0modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, \u00abOCM Vino \u2013 Modalit\u00e0 attuative della misura \u201cPromozione\u201d di cui all\u2019articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1275,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1277","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1277\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1275"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.euroconsultitalia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}