Con la bozza della Legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo il 17 ottobre, torna uno degli strumenti fiscali più rilevanti degli ultimi anni a sostegno della trasformazione tecnologica e produttiva delle imprese: l’iper ammortamento. L’intervento, inserito nel Titolo VI dedicato a crescita e investimenti e disciplinato dall’articolo 94 della bozza, mira a incentivare gli investimenti in beni strumentali innovativi e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Si tratta di una misura che riprende l’impostazione originaria prevista con il Piano “Industria 4.0”, adattandola al nuovo contesto di transizione digitale ed energetica, e sostituendo di fatto il meccanismo dell’IRES premiale, annunciato nei mesi precedenti ma non confermato nella versione definitiva della manovra.

L’iper ammortamento 2026 si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico. Ne restano quindi esclusi:

  • i professionisti e lavoratori autonomi,
  • gli enti non commerciali, salvo per l’eventuale attività d’impresa.

L’investimento deve essere destinato a strutture produttive e unità operative situate nel territorio italiano, condizione fondamentale per poter usufruire della maggiorazione.

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati:

  • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

È inoltre prevista una proroga operativa al 30 giugno 2027, a condizione che:

  1. l’ordine sia stato accettato dal fornitore entro il 31 dicembre 2026;
  2. sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo del bene.

Questa clausola consente alle imprese di programmare investimenti complessi o con tempi di consegna più estesi, senza perdere il diritto all’incentivo.

La misura distingue due categorie principali di beni incentivati:

1. Beni materiali e immateriali Industria 4.0

Rientrano quelli indicati negli:

  • Allegato A
  • Allegato B della Legge 232/2016.

Si tratta di beni connessi a:

  • automazione avanzata,
  • integrazione digitale,
  • sistemi cyber-fisici,
  • software MES e sistemi gestionali evoluti.

Condizione essenziale:

Il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale o alla filiera di produzione.

2. Impianti per energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo

Sono agevolati:

  • impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche tecniche,
  • sistemi di accumulo e stoccaggio,
  • apparati per la produzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo diretto, anche in siti distaccati ma sotto lo stesso controllo.

Questa componente aggancia la misura al quadro della transizione ecologica e delle politiche di riduzione dei costi energetici per le imprese.

Le aliquote della maggiorazione (scaglioni standard)

La maggiorazione opera solo ai fini delle imposte sui redditi (IRES / IRPEF). Non ha effetti su IRAP e non modifica il costo storico del bene in bilancio.

Importo dell’investimentoPercentuale di maggiorazione
fino a 2,5 milioni €+180%
da 2,5 a 10 milioni €+100%
da 10 a 20 milioni €+50%

Questo significa, ad esempio, che un bene da 1 milione di euro verrà ammortizzato fiscalmente come se costasse 2,8 milioni.

La misura prevede scaglioni più vantaggiosi se l’investimento contribuisce a un miglioramento delle performance energetiche aziendali.

Requisiti di accesso:

  • riduzione dei consumi del sito produttivo ≥ 3%,

oppure

  • riduzione dei consumi dei processi ≥ 5%.

Aliquote potenziate:

Importo dell’investimentoPercentuale di maggiorazione
fino a 2,5 milioni €+220%
da 2,5 a 10 milioni €+140%
da 10 a 20 milioni €+90%

In questi casi, l’incentivo può rappresentare una leva fiscale particolarmente significativa, soprattutto per investimenti energetici integrati in processi produttivi energivori.

Per accedere all’agevolazione l’impresa deve trasmettere, in via telematica, tramite la piattaforma GSE:

  • comunicazioni preventive e consuntive,
  • perizie tecniche giurate o attestazioni di conformità,
  • certificazioni relative alla connettività e all’interconnessione del bene.

L’accesso al beneficio richiede quindi tracciabilità tecnica e amministrativa, ma è compatibile con:

  • contributi regionali,
  • bandi europei,
  • strumenti come il credito d’imposta per investimenti 4.0, purché l’agevolazione non copra la stessa quota di costo due volte.

Se il bene viene ceduto o trasferito all’estero, il beneficio non decade, a condizione che:

  • nello stesso esercizio si acquisti un bene sostitutivo con caratteristiche analoghe o superiori.

L’iper ammortamento 2026 rappresenta una misura significativa per sostenere trasformazione digitale ed efficienza energetica, favorendo investimenti strategici e competitività industriale. La sua efficacia, tuttavia, dipenderà non solo dalle aliquote fiscali, ma dalla capacità del legislatore di garantire stabilità normativa, semplificazione amministrativa e coerenza di lungo periodo.