È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 16 marzo 2026 del Ministero del Turismo, di concerto con il MEF, che dà attuazione alla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nazionale.
Il provvedimento costruisce l’impianto operativo dell’incentivo, finalizzato alla realizzazione di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, digitalizzazione, sostenibilità e finalizzati destagionalizzazione dei flussi turistici, con una gestione affidata a Invitalia e con successivo avviso ministeriale per l’apertura effettiva dello sportello.
Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitano attività d’impresa riconducibili ai codici ATECO indicati nella tabella allegata al decreto, che comprende:
• attività di alloggio
• ristorazione
• campeggi
• glamping
• marina resort
• centri termali
• parchi tematici
• stabilimenti balneari
• organizzazione di convegni e fiere.
Accanto a questi, il decreto ammette anche due categorie ulteriori:
• le imprese attive da almeno tre anni che non svolgono formalmente una delle attività ATECO elencate, ma che dimostrano contabilmente di realizzare in prevalenza fatturato in attività turistiche;
• i proprietari delle strutture che si avvalgano dei requisiti del gestore, purché vi sia consenso e il rapporto resti stabile per tutta la durata dell’investimento.
I soggetti proponenti devono risultare iscritti al registro delle imprese, essere attivi e non in liquidazione o procedura concorsuale, avere sede in Italia oppure almeno una sede sul territorio nazionale se stabiliti in altro Stato UE o SEE, essere in regola sotto il profilo fiscale, previdenziale e assicurativo, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi del regolamento GBER, non essere destinatari di sanzioni interdittive e non avere pendenze di restituzione verso il Ministero del Turismo per precedenti revoche.
È ammessa anche la forma congiunta tramite contratto di rete, purché la rete-soggetto iscritta da almeno tre anni, comprenda massimo cinque imprese partecipanti e un mandato collettivo con rappresentanza in capo all’organo comune.
L’art. 6 del decreto costruisce un catalogo ampio di investimenti finanziabili, tutti riconducibili allo sviluppo dell’offerta turistica, alla sostenibilità e all’innovazione del comparto.
La prima area riguarda l’efficienza energetica degli immobili e degli impianti:
• coibentazione dell’involucro edilizio;
• sostituzione di serramenti e superfici vetrate;
• realizzazione di pareti ventilate, tetti verdi e giardini verticali;
• sistemi di schermatura solare e climatizzazione passiva;
• efficientamento di impianti (illuminazione, trasporto interno, piscine, ristorazione);
• sostituzione di caldaie e sistemi di climatizzazione;
• riduzione dei consumi idrici;
• rimozione dell’amianto se funzionale all’intervento;
• ripristino e ricostruzione di edifici;
• installazione di pergotende bioclimatiche.
Una seconda linea di spesa riguarda impianti e attrezzature nuovi di fabbrica destinati a ridurre l’inquinamento o a rafforzare la tutela ambientale, tra cui rientrano:
• impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
• sistemi di accumulo energetico;
• tetti verdi;
• sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane.
Una terza area è dedicata alla digitalizzazione degli edifici prevedendo:
• sistemi di automazione e intelligenza artificiale;
• cablaggio interno;
• infrastrutture di ricarica;
• sistemi di building automation;
• interventi sugli impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Il decreto apre inoltre alla riqualificazione di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi e strutture per eventi, purché finalizzata a un’offerta turistica più ampia, accessibile, sostenibile e competitiva.
Sono, infine, ammissibili l’acquisto o lo sviluppo di software, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate riferiti a nuove tecnologie di prodotto o di processo.
Per le sole PMI, è previsto anche il riconoscimento di spese di consulenza strettamente connesse agli interventi, entro il limite del 4% dell’importo complessivo ammissibile quale contributo a fondo perduto.
Sono ammissibili investimenti di importo compreso tra 1 milione e 15 milioni di euro, purché avviati successivamente alla presentazione della domanda.
Sul versante delle agevolazioni, il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 30% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 4,5 milioni di euro.
L’avviso potrà però modulare percentuali diverse per particolari categorie di beneficiari o di spese, fermo restando che il contributo a fondo perduto o l’equivalente sovvenzione lordo non potrà comunque superare il 50% dei costi ammissibili.
Il finanziamento agevolato, invece, può coprire fino al 70% delle spese ammissibili. Il cumulo tra contributo e finanziamento non può in ogni caso superare il costo complessivo ammissibile del progetto. Il tasso del finanziamento è fissato al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione, con durata massima di cinque anni e rimborso mediante rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, la Direzione generale competente del Ministero del Turismo, con il supporto del soggetto gestore, dovrà emanare l’avviso che disciplinerà presentazione delle domande, selezione e ammissione.